La Corte costituzionale tedesca
e il futuro dellĠunificazione
europea
Presupposto per il successo di ogni battaglia politica la
comprensione, piena e scevra da mistificazioni, della realt che con tale
battaglia ci si propone di modificare. Solo in questo modo possibile definire
lucidamente gli strumenti da utilizzare e i passi da compiere per raggiungere
lĠobiettivo finale. Da questo punto di vista, per chiunque sia impegnato nella
lotta per la fondazione di uno Stato federale europeo molto utile il
riferimento alle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale tedesca nella
sentenza del 30 giugno 2009 relativa alla legge di
ratifica del Trattato di Lisbona.
La Corte esamina, infatti, i fondamenti della struttura comunitaria, fornendo
un quadro molto limpido dei limiti che i meccanismi di funzionamento delle
istituzioni dellĠUnione rivelano nei momenti di crisi del processo e delle
contraddizioni che in questo quadro si manifestano quando ci si ponga nellĠottica della creazione di uno Stato federale europeo.
Nonostante sia stata letta da molti commentatori come un tentativo di
ostacolare il processo di unificazione dellĠEuropa e di rafforzare il ruolo
delle istituzioni nazionali, la sentenza costituisce dunque un ottimo punto di
partenza per lĠanalisi federalista, in quanto
contribuisce a sfatare molti miti che hanno impedito e impediscono tuttora di
comprendere la reale natura e i possibili sbocchi del processo di integrazione.
* * *
La questione sottoposta alla Corte riguardava la possibilit che le
nuove competenze attribuite dal Trattato di Lisbona alle istituzioni
comunitarie (e sottratte dunque al livello statale) svuotassero di contenuto i
principi democratici sui quali si fonda lĠordinamento tedesco, privando i
cittadini del potere di influire sulle scelte determinanti
per il loro futuro. Queste ultime, secondo i ricorrenti, sarebbero state in effetti in
ultima analisi prese non da istituzioni nazionali responsabili di fronte ai
cittadini, ma da istituzioni europee non legittimate democraticamente.
Si tratta di una questione che il Bundesverfassungsgericht
aveva affrontato anche negli anni Ġ90 quando, chiamato a pronunciarsi sulla
legittimit costituzionale della legge di ratifica del Trattato di Maastricht,
ne aveva decretato la compatibilit con la
Costituzione tedesca.
In quellĠoccasione, la Corte aveva sottolineato
la natura prettamente internazionalistica della struttura comunitaria, mettendo
in luce come lĠUnione europea non si fondasse su un popolo europeo, bens traesse la propria legittimazione
dagli Stati membri e dai loro popoli. Gli Stati, in altre parole, rimanevano,
secondo la Corte, Çpadroni dei TrattatiÈ, potendoli
modificare solo allĠunanimit e mantenendo il potere di recedere da questi,
ossia di riappropriarsi delle competenze attribuite alle istituzioni
comunitarie.
Nella sentenza del 30 giugno 2009 i medesimi principi vengono ribaditi alla luce della futura entrata in vigore
del Trattato di Lisbona. Nella sentenza si legge infatti
che le innovazioni introdotte da tale Trattato non incidono in modo sostanziale
n sul meccanismo di revisione, n sulla natura delle competenze dellĠUnione.
La nuova procedura di revisione dei Trattati, che
prevede la convocazione di una Convenzione composta, oltre che dai
rappresentanti dei governi, dai rappresentanti dei parlamenti nazionali e delle
istituzioni comunitarie, si fonda in effetti ancora su meccanismi
intergovernativi, dal momento che le modifiche entreranno in vigore solo se
approvate da una conferenza dei rappresentati degli Stati e ratificate da tutti
gli Stati membri. DĠaltro lato, quanto alle competenze, il Trattato di Lisbona
resta fondato sul principio di attribuzione, cio sul principio
secondo il quale lĠUnione agisce nei limiti delle competenze che le sono
conferite. Il potere di determinare i limiti della competenza comunitaria (Kompetenz-Kompetenz) rimane dunque saldamente nelle mani
degli Stati membri.
Come sottolinea la Corte, lĠUnione europea
mantiene quindi, anche dopo Lisbona, una natura confederale, essendo
unĠorganizzazione fondata sulla cooperazione tra Stati sovrani, ovvero sullĠaccordo
tra questi.
Il primo mito che la Corte contribuisce a sfatare dunque quello
secondo il quale lĠUnione europea sarebbe unĠorganizzazione sui generis,
distinta sia dalle Confederazioni di Stati sia dagli Stati federali, essendo
pi evoluta e pi complessa delle prime, e caratterizzandosi, rispetto ai
secondi, per un frazionamento della sovranit tra Stati membri e livello
centrale, se non per un superamento del concetto di sovranit nel senso
classico del termine.
Si tratta di affermazioni, queste ultime, che in realt confondono il
concetto di sovranit con quello di autonomia. Mentre un ente dotato di
autonomia quando pu esercitare determinati poteri in modo indipendente ma
derivato, nel senso che tale potere gli viene
conferito da altri soggetti che possono in qualsiasi momento riappropriarsene,
la sovranit implica che lĠesistenza dellĠentit di cui si discute sia
indipendente dalla volont di altri soggetti. Una volta creato, lĠente sovrano
non dipende pi dai soggetti che lo hanno costituito e
ne sono membri, bens acquisisce esso stesso il potere di autodeterminarsi. Il
processo di creazione di uno Stato federale comporta quindi che gli Stati, una
volta dato vita a questo, siano privati del potere di
condizionarne lĠesistenza; le strutture di carattere confederale, al contrario,
una volta costituitesi, e per quanto evolute esse siano, rimangono fondate
sulla volont degli Stati che le hanno create.
Ora, per quanto la struttura dellĠUnione europea sia pi complessa di
quella delle altre organizzazioni internazionali esistenti, tuttora al
concetto di autonomia - e non a quello di sovranit - che si deve far
riferimento per descriverne la natura. LĠesistenza dellĠUnione e il suo
funzionamento dipendono infatti dalla volont degli
Stati che allĠUnione hanno dato vita e che ne sono membri. Il processo di
unificazione europea non dunque irreversibile, perch gli Stati membri
rimangono liberi, indipendentemente dalla volont delle istituzioni comunitarie,
di riappropriarsi dei poteri che allĠUnione erano stati conferiti. QuestĠultima
possibilit, implicita nella natura stessa della costruzione comunitaria,
addirittura prevista esplicitamente nel trattato di Lisbona, che stabilisce che
la procedura di revisione dei trattati possa avere
come conseguenza non solo lĠaccrescimento, ma anche la riduzione (e dunque la
riappropriazione da parte degli Stati) delle competenze dellĠUnione. Cos come il Trattato di Lisbona a prevedere la possibilit per
gli Stati membri di recedere dallĠUnione stessa.
La presenza nellĠUnione europea di alcuni caratteri considerati tipici
di uno Stato federale non smentisce quanto appena affermato. Ogniqualvolta si
scavi infatti sotto la superficie, ci si avvede della
circostanza che le istituzioni comunitarie non sono in alcun modo paragonabili
a quelle di uno Stato federale, in quanto dal consenso degli Stati che il
funzionamento dellĠUnione europea dipende.
Due esempi chiari in questo senso sono forniti dallo stesso Bundesverfassungsgericht, quando esso fa riferimento al ruolo
del Parlamento europeo e al principio della prevalenza del diritto comunitario
sul diritto interno.
Per quanto riguarda il Parlamento europeo, esso, secondo la Corte, non
fornisce allĠUnione una legittimazione democratica pari a quella garantita
allĠinterno di uno Stato democratico dallĠorgano rappresentativo dei cittadini.
In primo luogo, perch si tratta di unĠistituzione che non rappresenta i
cittadini europei su un piede di parit: la distribuzione dei seggi tra gli
Stati nel Parlamento europeo non segue infatti un
rigido criterio di proporzionalit rispetto alla popolazione, bens, per
garantire un equilibrio tra gli Stati stessi, si fonda sul principio secondo il
quale il numero di cittadini rappresentato da un parlamentare europeo pi
alto negli Stati pi popolosi, i cui cittadini risultano in questo modo essere
sottorappresentati. Come nota la Corte costituzionale tedesca, un simile
squilibrio in uno Stato federale potrebbe essere tollerato solo nellĠambito
della Camera degli Stati, mentre nella Camera bassa il principio
dellĠuguaglianza tra i cittadini deve essere sempre garantito: pi che
rappresentare il popolo europeo, il Parlamento rappresenta
dunque i popoli dĠEuropa organizzati nei loro rispettivi Stati membri.
Il ruolo prioritario degli Stati nel funzionamento dellĠUnione
dĠaltronde la ragione per la quale il Parlamento europeo ha un ruolo
profondamente differente da quello di un parlamento nazionale. La democrazia
allĠinterno di uno Stato si concreta infatti non solo
nellĠattribuzione ai cittadini del diritto di eleggere un Parlamento (come
avviene nellĠUnione europea), ma anche nella possibilit per gli stessi,
attraverso i loro rappresentanti, di nominare un governo che risponda del
proprio operato davanti ai cittadini. Ora, il Parlamento europeo privo di
tale potere perch le decisioni fondamentali per la vita dellĠUnione sono prese
dal Consiglio europeo e dal Consiglio (che costituiscono dunque il governo
dellĠUnione, in senso sostanziale), e cio da due organi che per definizione rappresentano
gli Stati su un piede di parit e sono sottratti a qualsiasi controllo
democratico a livello sopranazionale. Se di legittimazione democratica
dellĠUnione da parte del Parlamento europeo si pu
parlare, si tratta dunque di una legittimazione alquanto imperfetta.
Quanto al principio della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, affermato dalla Corte di giustizia delle
Comunit europee fin dagli anni Ġ60 e letto da molti come una manifestazione
del carattere federale della Comunit, come nota il Bundesverfassungsgericht,
la Corte di giustizia, contrariamente alle Corti supreme federali, non ha il
potere di annullare le norme interne in contrasto con il diritto comunitario.
LĠapplicazione del diritto comunitario, lĠabrogazione delle norme interne
incompatibili e lĠesecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dipendono infatti in definitiva dalla cooperazione degli Stati
membri, il cui comportamento coercibile solo in misura minima da parte delle
istituzioni dellĠUnione. Anche il principio della prevalenza del diritto
comunitario sul diritto interno sar dunque
applicabile fintantoch gli Stati membri e i loro organi giurisdizionali
accetteranno di applicarlo, restando inteso che, nel caso in cui la sovranit
degli Stati membri nel suo complesso sia messa in gioco dallĠazione delle
istituzioni comunitarie, le Corti costituzionali (e nella fattispecie quella
tedesca) saranno libere di intervenire per impedire che questo avvenga.
* * *
Affermazioni come quella da ultimo citata, che hanno scandalizzato
molti commentatori della sentenza, pi che un tentativo di porre un freno al
processo di integrazione, vanno interpretate in realt
come unĠindicazione dei limiti che il metodo funzionalista, sui binari del
quale lĠintegrazione comunitaria si finora sviluppata, non pu superare. Il Bundesverfassungsgericht non nega infatti
che lĠUnione europea possa trasformarsi in uno Stato federale. Ci che nega
invece che tale trasformazione possa avvenire mediante un graduale
trasferimento di competenze dal livello nazionale al livello
comunitario e senza un atto cosciente dei governi sostenuto dal consenso
manifesto dei cittadini.
Nella sentenza, in altre parole, si affronta esplicitamente
(contrariamente a quanto la Corte aveva fatto nella pronuncia relativa al trattato di Maastricht) il nodo del potere
costituente, e dunque del passaggio di sovranit.
In effetti, non pensabile che allĠUnione europea vengano
attribuite le competenze che costituiscono il nucleo della sovranit statale
senza che essa muti la propria natura e si trasformi in uno Stato, e dunque in
unĠorganizzazione dotata di un governo democratico, responsabile dinanzi ai
cittadini. Ora, tale trasformazione pu avvenire, secondo il Bundesverfassungsgericht, solo attraverso una rottura delle
regole esistenti. La decisione di dar vita a un nuovo
ente sovrano non potr in altre parole essere presa dai rappresentanti degli
Stati membri allĠinterno delle istituzioni comunitarie n dagli Stati tramite
lĠordinaria procedura di revisione dei Trattati, ma dovr essere adottata dai
cittadini al di fuori dei meccanismi previsti dalle norme nazionali e
comunitarie in vigore: si tratterebbe infatti della volont di dar vita a una
nuova forma di organizzazione politica dellĠEuropa, volont che non pu essere
considerata implicita nelle limitazioni si sovranit alle quali i cittadini
europei, attraverso i loro Parlamenti nazionali, hanno acconsentito al momento
della ratifica dei vari Trattati che hanno segnato le tappe del processo di
integrazione. Poich si tratta di fondare un potere nuovo, i cittadini devono
riappropriarsi del potere costituente per esercitarlo nel nuovo quadro.
EĠ questa, secondo la Corte, lĠunica soluzione in grado di evitare una ÇsospensioneÈ delle regole democratiche e dunque di
garantire, in ogni fase del processo, il diritto dei cittadini di partecipare
alle scelte fondamentali per il loro futuro. Rimanere nella logica di un
semplice accrescimento dei poteri dellĠUnione europea cos come essa oggi si
configura significherebbe infatti ignorare che ci
comporterebbe una sottrazione di competenze al livello nazionale - dove una
legittimazione democratica esiste - senza portare ad una transizione verso un
nuovo Stato e dunque verso una legittimit democratica nuova.
Un esempio molto chiaro rappresentato dalla politica di difesa
comune. La materia
oggi attribuita alla competenza degli Stati, ma
allĠarticolo 42 del Trattato (cos
come sar modificato dal Trattato di Lisbona) si prevede che il Consiglio
europeo, allĠunanimit, possa decidere di dar vita a una difesa europea comune,
la cui messa in opera sar subordinata allĠadozione da parte degli Stati
membri, in conformit alle loro rispettive norme costituzionali, di una
decisione in tal senso.
Ora, coloro che, rimanendo in unĠottica di tipo funzionalista,
ritengono che si possa giungere a una reale politica di difesa europea
sfruttando i meccanismi messi a disposizione degli attuali trattati, propongono
che il Trattato venga modificato nel senso di
consentire che una decisione sulla creazione di una difesa comune possa essere
adottata dal Consiglio europeo a maggioranza e che a maggioranza vengano
adottate anche tutte le decisioni successive relative alla politica di difesa
dellĠUnione: in questo modo ci si allontanerebbe da unĠottica puramente
intergovernativa per applicare anche a tale materia il metodo comunitario. Come
nota il Bundesverfassungsgericht, tuttavia, un
percorso di questo genere contrasterebbe profondamente con i principi
democratici posti alla base delle costituzioni degli Stati membri dellĠUnione europea. Mentre lĠunanimit, prevista dal testo
attuale del trattato e dal Trattato di Lisbona, garantisce che, in una materia
fondamentale come quella della difesa, nessuno Stato membro possa essere
obbligato a prendere parte a unĠoperazione militare contro la sua volont,
lĠestensione del voto a maggioranza implicherebbe la possibilit per un organo
sottratto al controllo democratico, quale il
Consiglio europeo, di imporre a uno Stato le sue decisioni in materia di
difesa. Se dunque venisse proposta una modifica dei
Trattati che consentisse una tale possibilit, la Costituzione tedesca
impedirebbe alla Germania di prendere parte alla procedura di revisione in
questione.
Nonostante la sentenza non lo affermi esplicitamente, le osservazioni
svolte dalla Corte a proposito della regola della maggioranza pongono ancora
una volta la questione del rapporto tra livello centrale e Stati membri, che in
materia di difesa emerge con particolare evidenza.
Fintantoch infatti gli Stati rimarranno i destinatari
delle decisioni prese a livello comunitario, la loro capacit di condizionare
lĠazione e la stessa esistenza del livello sopranazionale rimarr intatta, e
dunque, la sopravvivenza dellĠorganizzazione dipender dalla volont di questi
di cooperare. Anche nellĠipotesi in cui le decisioni in materia di difesa
fossero adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio a maggioranza, uno Stato
membro contrario alla decisione potrebbe dunque rifiutarsi di eseguirla:
lĠunico strumento per obbligare uno Stato a tenere un certo comportamento infatti in ultima analisi lĠutilizzo nei suoi confronti
della forza militare, ipotesi che porterebbe alla disgregazione
dellĠorganizzazione. Una circostanza di questo genere si era verificata negli
Stati Uniti durante il vigore degli Articles of Confederation. Pur avendo infatti
gli organi confederali il potere di adottare a maggioranza decisioni in materia
di difesa e in materia di finanziamento della Confederazione, gli Stati membri
si rifiutavano in concreto di darvi esecuzione, impedendo in questo modo agli
organi confederali di funzionare. Proprio la tremenda crisi derivante
dallĠincapacit delle istituzioni confederali di imporre qualsiasi decisione
agli Stati membri port peraltro alla rottura delle regole stabilite dagli Articles of Confederation e alla
creazione del primo Stato federale della storia.
Una reale indipendenza del livello centrale dagli Stati membri
presuppone invece la capacit del primo di imporre direttamente le proprie
decisioni ai cittadini. In materia di difesa, dunque, al livello federale
dovrebbe essere attribuita la competenza di reclutare un esercito europeo,
senza che la costituzione di questo dipenda dalla messa a disposizioni di
uomini e di mezzi da parte degli Stati membri.
Come gi sottolineato, tuttavia impensabile
che un simile potere venga attribuito al livello sopranazionale senza la
creazione di un vero e proprio governo, responsabile di fronte ai cittadini, e
dunque senza la creazione di uno Stato federale europeo. Ed altres
impensabile che la creazione di questĠultimo si realizzi
senza che i cittadini siano chiamati a prendere parte a una scelta che,
modificando radicalmente lĠorganizzazione politica del continente europeo e
trasferendo la sovranit dagli Stati nazionali a una nuova entit di carattere
federale, incider profondamente sul loro futuro.
* * *
Di fronte a un processo di integrazione in
profonda crisi e allĠincapacit delle istituzioni comunitarie di rispondere
alle sfide con le quali lĠEuropa dovrebbe confrontarsi, la sentenza della Corte
costituzionale tedesca non solo rappresenta un utile monito sui rischi che
lĠattuale deriva del processo e la fiducia illimitata nel suo carattere
irreversibile comportano, ma ha anche il merito di mettere in luce il ruolo
ricoperto in questo ambito dai vari attori.
Da un lato, infatti, oggi emerge in modo pi che mai evidente il
carattere volontario delle forme di cooperazione messe in opera dagli Stati
membri attraverso la creazione della Comunit e dellĠUnione europea: se fino
alla fine degli anni Ġ80 i parziali successi della Comunit avevano in parte
mascherato il ruolo degli Stati, oggi, in un contesto
internazionale quanto mai instabile e in unĠUnione europea nella quale, grazie
allĠallargamento, lo spirito dei padri fondatori estremamente diluito, la
capacit degli Stati di condizionare il processo di integrazione e di bloccare
in concreto lĠazione delle istituzioni comunitarie sotto gli occhi di tutti.
DallĠaltro, le stesse istituzioni europee paradossalmente rappresentano
pi un ostacolo che un fattore di impulso alla
costruzione di uno Stato federale. Per un verso, infatti, esse sono per forza
di cose prigioniere dei meccanismi che regolano il loro funzionamento e dunque
si collocano necessariamente nellĠottica comunitaria di mantenere in vita gli
attuali equilibri istituzionali, pensando esclusivamente a graduali riforme per
garantirne il funzionamento; per lĠaltro, costituiscono unĠarena di mediazione tra le
esigenze dei vari Stati, alcuni dei quali sono nettamente contrari a qualsiasi
evoluzione in senso federale del processo, e per definizione adotteranno quindi
sempre soluzioni di compromesso.
In questo contesto, lĠalternativa messa in
luce dalla Corte costituzionale tedesca tra mantenimento dellĠattuale struttura
confederale fondata sui trattati esistenti e decisione di dar vita - attraverso
un atto di rottura - a uno Stato federale, dunque pi che mai ineludibile.
Non solo perch la decisione di cedere la sovranit a favore di uno Stato federale
europeo, essendo una scelta fondamentale per il futuro dei cittadini e dando vita a una nuova forma di convivenza politica, non
potr essere camuffata da decisione tecnica e adottata attraverso meccanismi
contrari alle pi elementari regole della democrazia, ma spetter al popolo in
quanto detentore in ultima istanza della sovranit. Ma anche perch, in
unĠUnione europea della quale fanno parte ventisette Stati, alcuni dei quali
dichiaratamente contrari ad ulteriori forme di
integrazione politica, illusorio pensare a una graduale trasformazione della
struttura attuale in senso federale, e diviene invece inevitabile porsi
nellĠottica dellĠiniziativa di alcuni Stati che, con un atto di rottura
rispetto ai trattati esistenti, decidano di dar vita a un primo nucleo di Stato
federale e sottopongano un progetto chiaro in questo senso ai cittadini.
Sarebbe il caso che non solo il Bundesverfassungsgericht,
ma anche i governi e le forze politiche favorevoli alla creazione di uno Stato
federale europeo iniziassero a prenderne atto.
Il Federalista
(Anno
LI, 2009, Numero 2)